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RAPPORTO TRA DEMOCRAZIA, DIGNITÀ DELLA PERSONA UMANA ED UGUAGLIANZA NEI DIRITTI: ÉGALITÉ EN DROITS.

In primo luogo, occorre, anzitutto esaminare il rapporto intercorrente tra democrazia ed uguaglianza. Per fare ciò, bisogna preliminarmente specificare il concetto giuridico di uguaglianza.
Come ricorda il Ferrajoli in “Iura Paria”, nel capitolo ad essa dedicato, l’uguaglianza giuridica, ai sensi dell’articolo 1 della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 1789, consiste nell’egalité en droits, cioè nell’universalismo dei diritti fondamentali; inteso per universalismo non già un preteso ed inesistente consenso universale a essi tributato, bensì il fatto che essi, contrariamente ai diritti patrimoniali, spettano ugualmente e universalmente a tutti.
L’innovazione introdotta dalla Déclaration è stata quella di aver reso il principio d’uguaglianza una norma giuridica, per cui tutti gli esseri umani sono “égaux en droits”. Perciò, l’uguaglianza è non già un fatto naturale, bensì un valore; non già una descrizione, bensì un principio di carattere normativo.
Più precisamente, essa è il principio che viene stipulato proprio perché si riconosce, descrittivamente e sul piano fattuale, che gli esseri umani sono differenti e diseguali. In entrambi i casi l’uguaglianza è una norma, al contrario delle differenze e delle diseguaglianze, che, invece, costituiscono fatti o circostanze di fatto, e richiede d’essere attuata e garantita attraverso la tutela delle prime e la rimozione delle seconde.
Il principio d’uguaglianza è la norma con cui si stipula: 1) l’uguaglianza delle differenze (la valorizzazione e la tutela della sfera intima ed intangibile della persona umana, nonché della diversità di pensiero e d’opinione di fronte alla legge e la pari dignità sociale, ossia l’uguaglianza formale e la non discriminazione); 2)l’uguaglianza nei minimi vitali, rectius il livello minimo d’uguaglianza materiale (la rimozione degli ostacoli d’ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l’uguaglianza e impediscono un’esistenza libera e dignitosa e, di conseguenza, il pieno sviluppo della persona umana e la sua partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, ossia l’uguaglianza sostanziale).
Per essere più chiari, il principio d’uguaglianza ha due connotazioni (la prima formale e la seconda sostanziale) in quanto viene posto per due ragioni.
1) Perché siamo differenti, perché l’identità di ciascuno di noi è differente da quella di chiunque altro, si conviene, ed è necessario convenire, ai fini della pacifica convivenza e della legittimazione democratica del sistema politico, l’uguaglianza delle nostre differenze: cioè che tutti noi, seppur differenti, abbiamo eguale valore e dignità in quanto tutti esseri umani;
2) Perché siamo diseguali quanto a condizioni economiche e opportunità sociali, si conviene, ed è necessario convenire, ai fini della pacifica convivenza e della legittimazione democratica del sistema politico, la prescrizione che siano rimossi gli ostacoli d’ordine economico e sociale.
Perciò, oltre che nell’uguale valore associato alle differenze, l’uguaglianza consiste anche nel disvalore associato a tutte le disuguaglianze materiali, che rendono sostanzialmente impossibile o molto difficile raggiungere effettivamente l’uguale valore delle differenze.
Perciò, l’uguaglianza è strettamente connessa, attraverso la valorizzazione delle differenze e la rimozione delle diseguaglianze, alla dignità della persona umana: le differenze vanno tutelate e valorizzate perché coincidono con il valore e l’identità delle persone, con la loro coscienza, ossia con quella sfera, intima ed intangibile, appartenente esclusivamente a ciascun individuo, che, avendo carattere pre-ordinamentale, la Repubblica, ai sensi dell’articolo 2 della nostra Costituzione, riconosce e garantisce; in una parola la RISPETTA in quanto connaturata all’essere umano stesso e da lui promanante, così come l’ombra dalle cose illuminate dal sole.
Sicché, l’uguale valore associato alle differenze è l’uguale dignità delle persone anche e non soltanto di fronte alla legge, ossia, come recita l’articolo 3 comma 1, la loro pari dignità sociale.
Viceversa, le diseguaglianze vanno rimosse o ridotte in quanto ostacoli al “pieno sviluppo della persona umana” e limitazioni di fatto a un’esistenza libera e dignitosa.
Perciò, non v’è opposizione tra uguaglianza e differenze, come vorrebbero alcune concezioni che criticano l’uguaglianza in nome della differenza.
Uguaglianza e differenze, garanzia dell’una attraverso i diritti fondamentali inviolabili d’immunità e di libertà e valorizzazione delle seconde, non soltanto non si contraddicono, ma si implicano reciprocamente.
Pertanto, l’universalismo di tali diritti fondamentali, che non richiede ulteriori (e, talvolta, francamente aberranti da un punto di vista del garantismo del diritto penale) previsioni di fattispecie incriminatrici a sua difesa, non s’oppone a tutte quelle concezioni che si basano esclusivamente sulle differenze d’identità, ma ne costituisce la prima e principale garanzia.
In realtà, la contraddizione effettiva sussiste soltanto sul piano etico-sociale ed economico, tra uguaglianza e disuguaglianza.
Riassumendo, il principio d’uguaglianza pone due precetti: tutela delle differenze e rimozione delle disuguaglianze.
Questa sua duplice valenza è assicurata dal suo nesso logico con l’universalismo dei diritti fondamentali e, precisamente, dei diritti fondamentali inviolabili e dei diritti fondamentali di libertà a tutela dell’uguale valore delle differenze; dei diritti fondamentali sociali contro le disuguaglianze materiali e sociali.
Infine, dalla definizione di uguaglianza come uguaglianza nei diritti possiamo, in questa sede, trarre un’importante implicazione, concernente il nesso, derivante dal carattere universale dei diritti fondamentali, tra uguaglianza, sovranità popolare e democrazia; l’uguaglianza intesa come universalismo dei diritti a tutti conferiti è costitutiva dell’unità politica di coloro tra i quali è predicata, ossia dell’unità e dell’identità d’un popolo.
Infatti, è sull’uguaglianza, ossia sull’uguale titolarità in capo a tutti e a ciascuno di quei diritti a forma universale che sono i diritti fondamentali che si fonda la percezione degli altri come uguali in quanto titolari dei medesimi diritti, e, perciò, il senso d’appartenenza a una medesima comunità politica e ciò che realmente fa di questa un popolo.

Oὔτις γέγραφε

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