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QUATTRO CRITICITÀ DELLA CONCEZIONE SEMPLIFICATA DELLA DEMOCRAZIA A DIMENSIONE UNICAMENTE FORMALE (CONCLUSIONI)

DEMOCRAZIA E COSTITUZIONALISMO

Alla luce delle quattro criticità esaminate nelle precedenti pubblicazioni possono trarsi alcune considerazioni.

Riprendendo quanto elaborato da L. Ferrajoli in “Iura paria. I fondamenti della democrazia costituzionale” occorre procedere ad una ridefinizione della sovranità popolare (la bellissima formula utilizzata da Lelio Basso) che sia compatibile con il paradigma della democrazia costituzionale.

L’inadeguatezza della concezione puramente formale di democrazia impone un ripensamento radicale del reale rapporto tra popolo e democrazia: anzitutto, qualunque concezione della sovranità come potestas legibus soluta è in contraddizione non soltanto con la democrazia costituzionale, ma con l’idea stessa di democrazia, la quale, anche a dispetto di ciò che oggi vien chiamato impropriamente democrazia (che è, in realtà, oligarchia finanziario-partitocratica), è storicamente e logicamente incompatibile con l’esistenza di poteri sovrani o assoluti, pur se avallati dalla maggioranza della popolazione ovvero detenuti da un ristretto numero di suoi rappresentanti.

Proprio, per sanare questa contraddizione e per ribadire che la Legislazione è non già onnipotenza della legge ordinaria e del legislatore (o di chi ne fa le veci), bensì Funzione al servizio della Costituzione, ad essa gerarchicamente sovraordinata, s’è affermato il costituzionalismo, a garanzia della democrazia, dopo le esperienze dei fascismi che, in forme politicamente democratiche avevano dapprima conquistato il potere e poi distrutto la democrazia a colpi di provvedimenti assolutamente arbitrari e tendenti a sottomettere i cittadini e a soggiogarne la volontà.

Di qui il nesso strutturale tra democrazia e costituzionalismo.

Affinché un sistema politico sia democratico occorre che alla maggioranza e ai potentati finanziari sia costituzionalmente sottratto il potere di sopprimere e di limitare la possibilità per le minoranze di diventare maggioranza, attraverso limiti e vincoli che stabiliscano i confini invalicabili di ciò che non può essere imposto attraverso la legge ordinaria, sottratta alla potestà di qualunque maggioranza.

Siffatti limiti e vincoli, imposti al Potere, a qualunque Potere, attraverso la stipulazione costituzionale dei diritti fondamentali e delle relative garanzie, costituiscono norme non già formali, bensì sostanziali, ossia che riguardano non il modo in cui le decisioni vengono prese, ma il contenuto delle decisioni stesse, condizionandone la validità sostanziale ossia la legittimità, che è cosa ben diversa dalla mera validità formale o vigenza.

Ciò, da un lato, contraddice la tesi secondo cui la democrazia consisterebbe esclusivamente in un metodo, ossia nelle regole procedurali che assicurano la rappresentatività popolare attraverso il suffragio universale e il principio di maggioranza (in altre parole nelle sole regole del gioco). Dall’altro, sulla base della considerazione del carattere indispensabile della dimensione formale, ci rende consapevoli dell’insufficienza di detta dimensione ai fini d’una configurazione corretta della democrazia, ossia del fatto che la democrazia stessa consiste anche e soprattutto nei contenuti costituzionalmente vincolanti del gioco democratico.

Perciò, dovrebbe essere chiara la distinzione fondamentale tra ciò che si situa al livello superiore (la Legittimità Costituzionale) e ciò che si colloca al livello inferiore (la Legalità ordinaria). 

Quanto alla nozione di sovranità popolare, d’essa possono essere date due definizioni: una compatibile con la nozione generica e procedurale di democrazia; l’altra più conforme alla nozione specifica di democrazia costituzionale.  

Il primo significato di “sovranità popolare”, compatibile con la democrazia è quello letterale, riferito al popolo intero, quale è espresso dall’articolo 1, comma 2 della Costituzione.

Nel significato letterale, il principio della sovranità popolare è un mero principio di legittimazione in negativo della democrazia politica: ossia vuol dire che la sovranità appartiene al popolo e soltanto al popolo, con il conseguente divieto per chiunque di usurparla.

Significa che la sovranità, appartenendo al popolo intero e, cioè, alla Repubblica, non appartiene a nessun altro e Nessuno – monarca, Parlamento, Presidente eletto dal Popolo, assemblea rappresentativa, Organismo sovranazionale, Multinazionale o Potentato Finanziario Transnazionale- può appropriarsene. In questo senso, il principio della sovranità popolare, anziché porsi in contrasto con il principio alla base dello Stato di diritto, secondo cui poteri assoluti non esistono in capo a nessun uomo o gruppo di uomini distinto dall’intero popolo, ne rappresenta la prima garanzia. 

Il secondo significato di “sovranità popolare”, in accordo con il paradigma della democrazia costituzionale, è quello riferito al suo nesso indissolubile con i diritti inviolabili e fondamentali, costituzionalmente stabiliti.

In questa seconda accezione, la formula “La sovranità appartiene al popolo” significa che essa appartiene all’insieme dei cittadini della Repubblica, ossia di tutte le singole persone di cui il popolo si compone: essa appartiene a tutti e a ciascun cittadino. In concreto, perciò, la sovranità popolare altro non è che la somma di quei poteri e contro-poteri che la Costituzione stabilisce come diritti fondamentali (diritti inviolabili, diritti fondamentali di libertà, diritti fondamentali sociali e diritti fondamentali d’autonomia- civile, collettiva e politica-).

Perciò, i diritti fondamentali non sono soltanto limiti alla democrazia politica, ma ne formano la sostanza democratica, in quanto si riferiscono al popolo inteso non già come rappresentanza politica, bensì a tutti e a ciascuno dei suoi componenti in carne, ossa e sangue.  

In sintesi, la sovranità popolare e la stessa Repubblica quale organizzazione istituzionale appartenente al Popolo, ma di cui nessuno può disporre, a garanzia di tutti, si sostanzia:  

1)in negativo: a) nel divieto d’usurpazione dei pubblici poteri, delle pubbliche istituzioni e dei beni pubblici ad opera di formazioni politiche, d’organismi sovranazionali, dei mercati finanziari o di potentati finanziari transnazionali (possono, tuttavia, ammettersi cessioni di sovranità ma giammai alienazioni permanenti della stessa, e , comunque, solo ed esclusivamente per i fini indicati chiaramente dall’articolo 11 Costituzione e nel rispetto dei controlimiti costituzionali come individuati dalla Consulta, con conseguente delegittimazione della valenza costituzionale della partecipazione della Repubblica ad entità sovranazionali che perseguano fini opposti, quali, ad esempio, la guerra); b) nel divieto di lesione della pari dignità sociale dei cittadini e di discriminazione di tutte le persone in base alle loro specifiche caratteristiche (ossia nel rispetto del principio d’uguaglianza formale); 

2) in positivo: a) nel rispetto di tutti i diritti fondamentali, innanzitutto il diritto al lavoro, e, in particolare, nel riconoscimento e nella garanzia dei diritti fondamentali inviolabili da parte dei pubblici poteri e dei potentati privati; b) nell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, la quale ultima, presiedendo ai rapporti orizzontali ossia degli individui con altri individui, in nessun caso può essere dovuta da un individuo nei confronti d’entità astratte quali collettività, comunità et similia; c)infine, e in ciò risiede la specificità della nostra Costituzione, nella riduzione delle diseguaglianze economiche e nella rimozione degli ostacoli, anche individuali, ai fini e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 Costituzione (ossia nel rispetto del principio d’uguaglianza sostanziale)”.

Si comprende, dunque, perché che i diritti fondamentali di ciascuna persona costituzionalmente statuiti equivalgono ad altrettanti frammenti della sovranità del popolo intero: per questo ogni loro violazione rappresenta non soltanto una lesione procurata alle persone che ne sono titolari, ma una violazione della stessa sovranità popolare, sostanza della Repubblica democratica. 

Oὔτις γέγραφε 

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