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COSTITUZIONE, EGUAGLIANZA E DEMOCRAZIA

di Oὔτις γέγραφε

Costituzione, eguaglianza e democrazia

Come ricorda L. Ferrajoli: “Una Costituzione democratica non serve a rappresentare la comune volontà d’un popolo, ma a garantire i diritti di tutti anche contro la volontà della maggioranza. La sua funzione non è quella d’esprimere l’esistenza d’un demos, ossia qualche astratta identità collettiva o coesione sociale, ma, al contrario, quella di difendere, attraverso i diritti fondamentali (sottratti all’arbitrio tanto dei potentati economici sovra e transnazionali quanto degli stessi poteri pubblici, N.d.a.), la convivenza pacifica tra individui e interessi diversi e virtualmente in perenne conflitto; una funzione tanto più necessaria quanto maggiori sono le differenze d’identità ch’essa è chiamata a tutelare e le diseguaglianze materiali e di fatto ch’essa è chiamata a rimuovere”. Tale definizione è tratta dal libro dell’Autore citato, intitolato “Iura Paria. I fondamenti della democrazia costituzionale”. La locuzione “iura paria” è tratta dalla definizione ciceroniana (contenuta nel De Re Publica) di popolo: secondo l’Arpinate popolo non è qualunque insieme d’esseri umani, ma soltanto una comunità  1) associata dal consenso e dalla communio utilitatis; 2) basata sulla civitas “ che è la Costituzione del popolo” e sulla “par condicio civium”, ossia sull’eguaglianza e, segnatamente, sugli iura paria ossia su quei diritti uguali, da cui tutti sono accomunati o in quanto persone o in quanto cittadini in senso stretto, che sono i diritti fondamentali, i quali si dividono in quattro categorie: 1)i diritti fondamentali riconosciuti come inviolabili ( come, tra i più importanti, il rispetto della persona umana, la dignità e l’onore dell’essere umano, la libertà personale, la libertà e la segretezza della corrispondenza- nonché d’ogni altra forma di comunicazione- e il domicilio); 2) i diritti fondamentali di libertà; 3) i diritti fondamentali sociali e 4) i diritti fondamentali d’autonomia, a proposito dei quali può operarsi una tripartizione a seconda ch’essi riguardino 4a) l’autonomia civile (inclusa quella economica); 4b) l’autonomia politica e 4c) l’autonomia collettiva. Infatti, contrariamente a quanto creduto e conformemente al motto degli antichi Elleni, libertà e autonomia sono non già sinonimi, bensì concetti ben distinti l’uno dall’altro. 

Le concezioni puramente formali della democrazia e il “miracolo” della Costituzione

 A completamento di quanto da me scritto in un precedente articolo, vorrei tornare su alcuni concetti ivi esposti. Con riferimento al sopracitato libro, a proposito del “Paradigma della democrazia costituzionale”, il Ferrajoli rileva come, secondo la concezione largamente dominante, la democrazia consiste in un metodo di formazione delle decisioni pubbliche e, precisamente, nell’insieme “delle regole del gioco” che attribuiscono alla maggioranza dei componenti del popolo il potere, diretto o tramite rappresentanti, d’assumere tali decisioni. In base a questa concezione fonte della legittimazione democratica sarebbe l’auto-nomia intesa nell’accezione rousseaviano come “libertà positiva consistente nel governarsi da sé e nel non far dipendere da altri che da se stessi la regolamentazione della propria condotta”. Sorvolo in questa sede sul fatto che la definizione di tale pretesa autonomia appare, più propriamente, riferibile al concetto di autarchia. Sempre secondo il pensiero di Rousseau, a base della nozione di democrazia sta esclusivamente il fatto che le decisioni siano prese, direttamente o indirettamente, dai loro stessi destinatari; anzi, più precisamente, dalla loro maggioranza, che assumerebbe le vesti d’un’espressione concreta e sempre vera della “volontà popolare”. Tale nozione di democrazia può definirsi formale o meramente procedurale, in quanto identifica tout court la democrazia semplicemente nelle forme e nelle procedure idonee a garantire che le decisioni adottate siano espressione, diretta o indiretta, della volontà popolare. In altri termini, la democrazia, in quest’accezione, è identificata esclusivamente in base al chi (il popolo o i suoi rappresentanti) e al come (il metodo elettorale e, soprattutto, la regola della maggioranza) delle decisioni, a prescindere dal loro contenuto, ossia dal che cosa viene deciso, anche se tali contenuti sono illiberali, antisociali e persino antidemocratici. Qui il termine “formale” è usato con riferimento alla mera forma (o vigenza) degli atti normativi, in contrapposizione dialettica con la loro sostanza o contenuto o significato prescrittivo. La dimensione formale della democrazia s’esaurisce nella mera vigenza e conformità delle decisioni pubbliche (anche legislative) alle regole formali o procedurali sulla produzione di norme (dimensione strettamente politica della democrazia). Viceversa, il termine sostanziale designa la sostanza o il contenuto o significato prescrittivo della democrazia e degli atti normativi, quale proviene dalla loro coerenza con le norme, a loro volta sostanziali e gerarchicamente sovraordinate in quanto sancite dalla Costituzione, sulla produzione degli atti normativi (dimensione costituzionale o di diritto della democrazia). 

Ora, l’appiattimento sulla dimensione meramente formale e procedurale costituisce una concezione semplificata di democrazia, che richiede d’essere integrata, alla luce della Costituzione, da una dimensione sostanziale che le si affianchi e la completi: come tenterò di dimostrare in un prossimo approfondimento, argomentando su almeno quattro criticità di questa concezione a dimensione soltanto formale, nonché sull’analisi del rapporto tra democrazia e principio di uguaglianza, formale e sostanziale.  

Infatti, una cosa è la dimensione formale della democrazia quale potere fondato sulla volontà popolare, che costituisce un requisito ineludibile e un connotato assolutamente necessario della democrazia stessa e che consente di connotare quest’ultima come democrazia politica; altra cosa è l’identificazione e la riduzione della democrazia stessa unicamente a questo aspetto. In effetti, tale connotazione dev’essere integrata da limiti e da vincoli al Potere (tanto pubblico quanto da parte degli odierni potentati economici) di carattere sostanziale o di contenuto, quali sono i diritti fondamentali (e, a maggior ragione, i diritti inviolabili), riconosciuti e garantiti dalla Costituzione.  

Soltanto, come in precedenza anticipato, all’esito dell’esame delle quattro criticità e del rapporto intercorrente tra uguaglianza e democrazia (in altro ed apposito articolo), potrà concludersi che la sostanza (la dimensione giuridico-costituzionale) e la forma (dimensione politico-decisionale) rappresentano un unicum inscindibile. Infatti, la Costituzione, la cui esistenza è ontologicamente e logicamente incompatibile con le nozioni di eccezione (di schmittiana memoria) e di emergenza (quale mera variante semantica della prima, ancorché positivizzata), realizza un piccolo “miracolo”: la subordinazione della politica in senso lato al diritto. Ciò nell’ambito (e questo è bene chiarirlo altresì nell’ottica della dottrina dei controlimiti costituzionali) nell’ambito d’una determinata comunità statuale. Pertanto, potrà concludersi che, mai come in questo caso, è la sostanza a garantire l’effettività della forma, per cui, svuotando o facendo collassare la prima, è, inevitabilmente e progressivamente, destinata a collassare anche la seconda. 

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