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LA DISTINZIONE TRA DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTI PATRIMONIALI

di Oὔτις γέγραφε

Prima di analizzare il concetto specifico di diritti della personalità, (al quale si collega, senza esaurirsi in esso, quello relativo ai diritti fondamentali inviolabili, particolare species del genus diritti fondamentali, sulla cui disamina si rinvia ad altra, apposita sede) sarà bene iniziare da quello più generale di diritti fondamentali e dalla loro distinzione concettuale rispetto ai diritti patrimoniali, riferendoci, ancora una volta, alle parole di L. Ferrajoli, uno dei principali esponenti del garantismo costituzionale, nel suo libro “Iura Paria.

I fondamenti della democrazia costituzionale”, e, segnatamente al primo capitolo della Parte Terza di detto libro, intitolato “Libertà e Uguaglianza”. Tra i diritti fondamentali sono inclusi i diritti inviolabili ( come, ad esempio, la libertà personale, il domicilio, la riservatezza, l’onore e la dignità, tanto negativi , nei confronti direttamente dei pubblici poteri, quanto positivi, di difesa da parte dei pubblici poteri contro la volontà maggioritaria delle formazioni sociali di cui fa parte il singolo e che possono schiacciare la sua libera esplicazione della personalità), i diritti negativi di libertà e i diritti positivi sia sociali che d’autonomia ( civile- ad esempio diritto d’esser proprietario,- e politica), mentre tra i diritti patrimoniali sono ricompresi i diritti reali di proprietà (di godere e di disporre delle proprie cose).

Si tratta d’una distinzione, che si basa su almeno tre differenze strutturali, che rendono le due classi di diritti non soltanto distinte ma opposte. La prima differenza riguarda la forma logica: i diritti fondamentali (ivi inclusi, ribadisco, quelli inviolabili) hanno forma universale, ossia sono conferiti a tutti in egual forma e misura, sulla base della semplice identità di ciascuno come persona e/o come cittadino e/o come capace d’agire. Sono diritti universali nel senso logico della quantificazione universale dei loro titolari e non certo nel senso corrente, smentito dal pluralismo, della loro condivisione universale da parte di tutti. Viceversa, i diritti patrimoniali (diritti reali connessi alla proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di credito) costituiscono diritti singolari, spettando a ciascuno con esclusione di tutti gli altri. Sono diritti singolari nel senso logico della quantificazione esistenziale o concreta dei loro effettivi titolari.

Tutti siamo parimenti e in egual misura giuridicamente eguali in quanto titolari delle medesime libertà fondamentali, dei medesimi diritti civili, politici e sociali; tutti, però, siamo giuridicamente diseguali nei diritti patrimoniali in quanto ciascuno, invece, è titolare, a diverso titolo e in diversa misura, di differenti diritti reali di proprietà (piccola, media, grande), ossia della proprietà di beni diversi, con esclusione di tutti gli altri. Perciò, i diritti fondamentali costituiscono il nucleo essenziale e, al contempo, la forma dell’uguaglianza giuridica e della pari dignità sociale, ossia dell’egalité en droits di cui all’articolo 1 della Déclaration (des droits de l’homme et du citoyen) del 1789(che l’articolo 3 comma 1 della Costituzione impone di valorizzare, nel rispetto delle differenze d’identità dei singoli). Viceversa, i secondi costituiscono la base e la principale forma della diseguaglianza giuridica (e, di conseguenza, economica e sociale, che l’articolo 3 comma 2 impone di rimuovere).

La seconda differenza strutturale, conseguenza della prima, è che i diritti fondamentali sono indisponibili, ossia non negoziabili né commerciabili; al contrario, i diritti patrimoniali sono disponibili, alienabili e negoziabili. Si possono contrattare e vendere le nostre proprietà, ma non anche le nostre libertà. Inoltre, proprietà e crediti sono sottoposti a vicende (scambi economici, trasferimenti, successioni) ossia s’accumulano e s’estinguono, mentre i diritti fondamentali, in quanto a noi stessi connaturati, restano in capo a noi e ci pertengono, qualunque cosa vogliamo e qualunque cosa si faccia, ossia restano sempre eguali a sé stessi (a conferma del carattere disegualitario dei primi ed egualitario dei secondi).

Possiamo diventare più ricchi o più poveri in base all’esercizio dei diritti patrimoniali e proprietari; viceversa, l’esercizio delle libertà fondamentali non incide sulla loro titolarità, sulla loro quantità e sulla loro qualità, le quali restano costanti e immutabili. Proprio in quanto inalienabili e indisponibili (quando non espressamente qualificati come inviolabili), i diritti fondamentali impongono limiti e vincoli tanto alla politica quanto al mercato, consistendo in aspettative e pretese sottratti agli operatori economico-finanziari e alle forze politiche di maggioranza, agli uni e alle altre essendo imposti doveri (divieti od obblighi) nei confronti dei relativi titolari.

Perciò, garantire un bisogno o un interesse come diritto fondamentale significa riconoscerne la preesistenza allo Stato e al mercato (e, in tal modo, la pertinenza d’essi alla persona umana e l’anteriorità di quest’ultima ai primi due); significa, cioè sottrarli al mercato e alle decisioni di maggioranza, stipulandolo- a livello costituzionale- come una sorta di contro-potere in capo a tutti e a ciascuno rispetto ai poteri tanto pubblici quanto privati. Nessun contratto di lavoro può privare della sussistenza alimentare e minare, per mezzo della sospensione dalla retribuzione, la vita e l’esistenza libera e dignitosa dell’essere umano; nessuna maggioranza partitica può disporre delle libertà e degli altri diritti fondamentali costituzionalmente pattuiti.

La terza differenza strutturale riguarda il presupposto logico ossia la fonte delle due classi di diritti: i diritti fondamentali sono disposti e conferiti immediatamente da norme costituzionali, ossia da regole generali e astratte; i diritti patrimoniali, al contrario, sono pre-disposti da norme di legge ordinaria come effetti mediati dei singoli atti (in genere negoziali) con cui vengono acquisiti. Di più: i diritti fondamentali sono essi stessi norme, nel senso che esprimono il significato delle norme che li enunciano: la libertà di dissenso, una delle forme di libertà di manifestazione del pensiero, costituisce il significato giuridico dell’articolo 21 della Costituzione. Viceversa, i diritti patrimoniali sono previsti in maniera contingente ed ipotetica dalle leggi ordinarie che li prevedono, quali effetti dei relativi atti di acquisto e di disposizione, dei quali sono, di volta in volta, il significato o contenuto prescrittivo. Una delle conseguenze è, quindi, che occorre prestare la dovuta attenzione agli attuali processi di indiscriminata digitalizzazione, ove quest’ultima venga concepita e sviluppata come tecnica informatica al fine di rendere negoziabili (e, dunque, concedibili, cedibili e commerciabili) i diritti fondamentali, invece per definizione non negoziabili, mercificandoli e precarizzandoli.

Per questo motivo, ricapitolando:

1. I diritti fondamentali sono universali, derivando la loro universalità dalla forma universale delle norme che li riconoscono o li enunciano;

2. I diritti fondamentali sono indisponibili: se potessi disporre della mia libertà personale o del mio diritto sociale all’assistenza previdenziale od ospedaliera, questi diritti cesserebbero d’essere fondamentali e si tramuterebbero in patrimoniali e, per via dell’arbitrio, o economico-finanziario o amministrativo-politico, scomparirebbero come diritti, degradando a mere elargizioni (concessioni) o a privilegi;

3. I diritti fondamentali e le norme costituzionali da cui sono preveduti – al di là della rigidità della Costituzione stessa- non sono, in via di principio, modificabili dalle maggioranze politiche di turno, in quanto di quelle norme costituzionali, componenti il sintagma (da syn , insieme, e la radice “tag” di taxis, ordine, ordinamento) e costituenti i diritti di tutti e di ciascuno, siamo tutti titolari, e nessun potere arbitrario privato e nessuna maggioranza può disporre di ciò che non gli appartiene, dato che stiamo parlando di quella somma di poteri e di contropoteri, in capo a tutti e a ciascuno, che chiamiamo sovranità popolare.

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