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QUATTRO CRITICITÀ DELLA CONCEZIONE SEMPLIFICATA DELLA DEMOCRAZIA A DIMENSIONE UNICAMENTE FORMALE (TERZA PARTE)

QUARTA CRITICITA’

La quarta criticità involge direttamente la dimensione teleologica della democrazia: totalmente assente nella concezione puramente formale o politica d’essa e, viceversa, ben presente e salda in presenza d’una Costituzione.
Ciò vale a fondare positivamente la distinzione tra potere e dominio: sarà legittimo soltanto quel potere il cui esercizio si traduce nel perseguimento delle funzioni istituzionali quali consacrate nella Costituzione, ossia: 1) il pieno sviluppo, materiale e spirituale, della persona umana; 2) l’esistenza libera e dignitosa dell’essere umano, per sé e la sua famiglia, ottenuta grazie alla nobilitazione attraverso il lavoro; 3) la partecipazione di tutti i cittadini e lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, con conseguente realizzazione del progresso materiale e spirituale dell’intera società.
Se non è verosimile un potere che sia mera esecuzione del dettato costituzionale e, quindi, un potere nullo, tuttavia il Diritto, attraverso la Costituzione, si pone al di sopra della Politica, orientandola al conseguimento dei fini che la Repubblica si prefigge. Anzi, la cifra esatta della legittimità di qualunque Pubblico potere risiederà, precisamente, nella misura e nel grado di garanzia dei diritti costituzionali, inviolabili e fondamentali.  
All’opposto, qualunque potere nello Stato costituzionale di diritto, non ancorato al dato testuale della Costituzione ed il cui esercizio è sostanzialmente volto alla mera autopreservazione o peggio, alla realizzazione di finalità antitetiche a quelle costituzionalmente sancite e garantite, traligna in “dominio”, che è Constitutione solutus, puro arbitrio del legislatore di turno. 
Questa l’innovazione epocale, all’indomani della sconfitta del nazifascismo, in cui consiste il significato e la portata normativa della rigidità delle Costituzioni quali norme sovraordinate alla legislazione ordinaria; sovraordinazione riconosciuta e sanzionata attraverso l’introduzione della garanzia giurisdizionale dell’espunzione dall’ordinamento delle leggi dichiarate incostituzionali ad opera di apposite Corti.
Infatti, a fronte dei totalitarismi, che sempre godono dell’appoggio delle masse, il ruolo della Costituzione è quello di limite e vincolo al Potere, sia esso Politico-Clientelare, di maggioranza o anche Privato ed Economico.
Ciò in conformità con la nozione di Costituzione stipulata due secoli or sono nell’articolo 16 della Déclaration del 1789: non v’è Costituzione “ove non sia assicurata la garanzia dei diritti, né stabilita la separazione dei poteri”; che sono esattamente i due principi e i due valori che erano stati negati dal nazifascismo e che del nazifascismo e di qualunque altra forma di totalitarismo, passata, presente o futura, sono la negazione. 

Oὔτις γέγραφε 

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