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Opinione Amicus Curiae

In vista dell’udienza cumulativa del 30 novembre 2022, data in cui saranno discusse le ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale in merito all’obbligo vaccinale, sono state ammesse le opinioni Amicus Curiae pervenute da vari soggetti e associazioni a maggio scorso.

Anche l’Opinione di Umanità e Ragione giungerà all’attenzione del Collegio.

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
OPINIONE AMICA CURIAE DI UMANITÀ E RAGIONE
REG. ORD. N. 38 DEL 2022 PUBBL. SU G.U. DEL 27/04/2022 N. 17
ORD. DEL C.G.A. PER LA REGIONE SICILIANA DEL 22/03/2022

L’associazione Umanità e Ragione, C.F.: 95190600650, corrente in Salerno, P.tta M. Bolognini 1 (atto costitutivo e statuto reg. Agenzia Entrate di Salerno serie III al n.3306 del 15/12/2021), è stata costituita per tutelare i diritti inviolabili dell’uomo di cui ha fatto strame la bulimica e sempre più liquida legislazione pandemica e post pandemica.
In riferimento alle questioni sottoposte all’esame della Corte presenta la propria opinione.


A. Principi Costituzionali: presupposti per imporre un trattamento sanitario

L’obbligo vaccinale in relazione ai vaccini anti Covid previsto da molteplici norme partorite durante l’emergenza vìola la Costituzione italiana, le norme comunitarie ed i trattati internazionali sotto molteplici profili (oltre al diritto naturale, la logica e il buon senso).
Questa Corte Costituzionale ha magistralmente illustrato l’esegesi dell’art. 32 Cost. con la sentenza n. 307/1990 enunciando i presupposti costituzionali che possono giustificare la scelta politica di imporre un trattamento sanitario obbligatorio.
Perché la legge impositiva di un trattamento sanitario sia compatibile con l’art. 32 è necessario che il trattamento sia diretto “a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato”: a questo profilo attiene la necessità della concreta utilitas del trattamento sanitario in considerazione delle condizioni dell’individuo e della situazione epidemiologica.
In secondo luogo, il trattamento sanitario deve “preservare lo stato di salute degli altri”: perché possa legittimamente imporre un farmaco è necessario che esso sia idoneo a preservare (in modo diretto e non mediato!) anche la salute degli altri.
Aggiunge la Corte che: “un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.” e, con riferimento alla vaccinazione obbligatoria, continua osservando che la circostanza che ciascuno possa essere obbligato ad un dato trattamento sanitario “non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri.
Da ciò si evince che, se un rischio specifico (e ben individuato) è ammissibile, esso non può superare comunque il limite della tollerabilità, considerato che non è degno di un paese civile consentire il sacrificio della salute di un individuo anche qualora si trattasse di salvare tutti gli altri.
In sintesi, per ammettersi un obbligo vaccinale sono necessarie:
A) una duplice efficacia del farmaco:
nei confronti del singolo e nei confronti dei terzi
B) la sicurezza del farmaco:
in modo che non incida negativamente sulla salute del singolo in un giudizio di previsione ex ante gli effetti collaterali devono essere temporanei e di scarsa entità e quindi tollerabili.

Va qui sottolineato che la previsione di un equo indennizzo, meglio specificata nella nota sentenza 5/2018 cd. Cartabia, non è requisito necessario e sufficiente a legittimare l’obbligo di un trattamento sanitario foriero di effetti avversi gravi ancorché rari, dovendo l’obbligo essere fondato sugli imprescindibili presupposti di efficacia e sicurezza dei farmaci secondo un giudizio ex ante.
Ed infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.107/2012, ha chiarito che “la ragione determinante del diritto all’indennizzo è l’interesse collettivo alla salute e non l’obbligatorietà in quanto tale del trattamento”: a prescindere che il soggetto si vaccini perché obbligato o perché convinto da una “raccomandazione”, poiché il farmaco persegue un interesse collettivo, viene (ri)compensato l’affidamento del soggetto sulla serietà delle istituzioni.
Ma la serietà e l’affidabilità delle istituzioni ben possono essere messe in dubbio, come nel giudizio odierno, atteso che, diversamente opinando, la scelta legislativa non sarebbe mai soggetta
ad un vaglio di legittimità in sede giurisdizionale assurgendo alla categoria del ‘dogma di fede’.

B. Segue. Principi Costituzionali: assenza dei presupposti

Le limitazioni al principio di autodeterminazione dell’individuo devono essere proporzionate e ragionevoli, oltre che congruamente giustificate dall’impossibilità di tutelare altrimenti interessi
di pari rango.
Allorché il cittadino, titolare del diritto alla salute, oltre che all’integrità fisica, e al lavoro, eccepisca la lesione dei propri diritti naturali inviolabili, l’onere di sostenere e provare in modo rigoroso e inequivoco la ‘giustezza’ e l’inevitabilità della compressione (che giammai può tramutarsi in totale elisione, come nel caso all’esame della CGA Sicilia) di tali diritti grava su chi quel diritto ha compresso.
Parimenti l’onere di dimostrare l’efficacia, ma soprattutto la sicurezza di un dato trattamento sanitario grava su chi ne ha disposto l’obbligo, non potendosi di certo riversare sul cittadino obbligato il compito di dimostrare la pericolosità del trattamento imposto.
Nel caso dei vaccini anti-Covid NON SUSSISTONO I PRESUPPOSTI SANCITI dalla Costituzione per poter imporre un trattamento sanitario ai cittadini. E anche qualora tutti i requisiti fossero soddisfatti non sarebbe conforme ai principi costituzionali la coartazione mediante ricatto e privazione del diritto all’istruzione, al lavoro, alla libertà personale, allo sviluppo della personalità nelle formazioni sociali e così via.
Prova ne sia che mai sinora il Legislatore aveva osato imporre un trattamento sanitario, anche di natura preventiva, quali i vaccini, dietro minaccia della sottrazione dei diritti naturali ed intangibili dei cittadini!
In uno Stato di diritto, fondato su principi di civiltà, l’obbligo non può mai tramutarsi in coercizione…

Per continuare a leggere scarica qui l’opinione Amicus Curiae di Umanità e Ragione

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