Azioni legali internazionali

Sentenza della CGUE del 30.01.2025

La sentenza della CGUE nella causa Frajese c/ Commissione Europea, patrocinata dall’avv. Olga Milanese, presidente dell’associazione Umanità e Ragione, ripresa in Italia da La Verità e BGS News – BuongiornoSüdtirol, ha avuto una risonanza internazionale ed è stata riportata da diversi canali di informazione e media in tutto il mondo.

L’importanza della sentenza deriva da alcuni decisivi punti della sua motivazione.
La Corte ha dovuto innanzitutto confermare, seppur in un breve inciso, che le decisioni della Commissione Europea di autorizzare l’immissione in commercio “non comportano alcun obbligo, in capo ai medici, di prescrivere e somministrare detti vaccini ai loro pazienti”.
Ha ribadito il principio fondamentale del diritto alla libertà di cura e di scelta della cura più idonea, sicura ed efficace da parte del medico, in scienza e coscienza, nel caso concreto e nell’interesse esclusivo della salute del proprio singolo paziente.
Questo passaggio è di straordinaria rilevanza perché smonta definitivamente le accuse che sono state mosse in Italia, sia in sede giudiziaria che in sede disciplinare, nei confronti di tutti quei medici che hanno sconsigliato la vaccinazione Covid ai propri pazienti o si sono rifiutati di promuoverla, ripristinando la piena libertà di cura del medico. Inoltre, conferma che sussiste una specifica responsabilità dei medici vaccinatori e delle ASL che hanno all’inverso somministrato il farmaco senza valutarne adeguatamente l’opportunità, i rischi e la sicurezza nello specifico caso concreto del paziente trattato.
Più in generale, la Corte ha dichiarato che “benché il rilascio di un’AIC di un vaccino costituisca un prerequisito del diritto del suo titolare di immettere tale vaccino in commercio in ogni Stato membro, tale AIC non comporta in linea di principio alcun obbligo in capo ai pazienti o ai medici vaccinatori”, ma soprattutto ha confermato che “dagli allegati alle decisioni controverse risulti che una prescrizione medica è necessaria ai fini della somministrazione dei vaccini di cui trattasi”. Ciò è quanto è stato ricorrentemente affermato nei ricorsi a sostegno dei lavoratori sospesi, i quali si erano rifiutati di vaccinarsi anche in ragione dell’assenza di una specifica prescrizione medica, benché in molti casi da loro stessi richiesta al proprio medico curante. La prescrizione non è mai stata rilasciata per nessuna delle milioni di dosi somministrate agli Italiani, rendendo tutte le somministrazioni contra legem (esimente valida per chi non si è voluto vaccinare), con ciò che ne consegue sul piano giuridico della illegittimità delle disposizioni normative impositive dell’obbligo e della illegittimità dell’“atto medico” della specifica somministrazione.

Qui la notizia pubblicata in vari Paesi

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